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Art. 313

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale

Le tasse riscosse per le prestazioni di servizi dell’USAV, come esami, analisi, autorizzazioni e controlli al confine doganale e nazionale o sul territorio svizzero, sono disciplinate dall’ordinanza del 30 ottobre 19851sulle tasse dell’USAV.

Footnotes

  1. RS 916.472

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