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Art. 309

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. L’ispettore degli apiari applica, sotto la direzione del veterinario cantonale, le prescrizioni per la lotta contro le epizoozie delle api.
  2. .1
  3. .2

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2001, con effetto dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

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