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Art. 291

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. I laboratori d’analisi, i veterinari, gli ispettori degli apiari, gli organi di sorveglianza della pesca e della caccia che sospettano una delle epizoozie elencate nell’articolo 5 o ne constatano la presenza, lo notificano al veterinario cantonale. Le altre disposizioni relative all’obbligo di notifica e ai primi provvedimenti di cui agli articoli 61–64 non sono applicabili.1
  2. L’USAV e il veterinario cantonale possono ordinare che i casi di sospetto siano accertati. 2bis. Le perdite di animali dovute a epizoozie da sorvegliare non sono indennizzate.2
  3. L’USAV può ordinare, d’intesa con il veterinario cantonale, la lotta contro un’epizoozia non elencata negli articoli 2–4 e diagnosticata per la prima volta in Svizzera o il suo debellamento, se sussiste al riguardo un bisogno sanitario o economico.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

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