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Art. 289

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi della peste dei gamberi o di unʼinfezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che comprende il bacino idrografico interessato.1
  2. Nella zona di sequestro sono applicabili le seguenti regole:
    1. è vietato introdurre gamberi vivi nella zona di sequestro o trasportarli fuori dalla stessa;
    2. i gamberi morti e uccisi, che non sono utilizzati come derrate alimentari, devono essere eliminati come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OSOAn2.
  3. Per il resto, il Cantone ordina i provvedimenti di polizia della pesca per evitare una propagazione dell’agente infettivo, come lo spopolamento delle acque in questione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  2. RS 916.441.22

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