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Art. 279

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Nella lotta alle epizoozie degli animali acquatici l’USAV collabora con l’UFAM.1
  2. I Cantoni assicurano la collaborazione tra gli organi della polizia epizootica e i servizi cantonali competenti della pesca.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

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