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Art. 274a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alla lotta contro l’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare in una colonia di api o in un nido di bombi detenuti dall’uomo (nido di bombi). I provvedimenti di lotta devono essere adottati anche nel caso in cui l’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare si manifesti in un’azienda apicola.
  2. È diagnosticata l’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare quando è messa in evidenza la presenza di uova, larve, pupe o coleotteri adulti diAethina tumida.
  3. Nel caso di un’infestazione epidemiologicamente molto circoscritta si deve evitare la propagazione del piccolo coleottero dell’alveare, nel caso di un’infestazione su una vasta superficie si deve limitare la densità dell’infestazione.

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