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Art. 273

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di peste europea delle api, il veterinario cantonale ordina negli apiari infetti:
    1. l’analisi immediata di tutte le colonie da parte dell’ispettore degli apiari;
    2. il divieto di trasferire le api e i favi;
    3. la distruzione integrale, entro dieci giorni, delle colonie e dei loro favi oppure la distruzione delle colonie malate e sospette, secondo le direttive dell’ispettore degli apiari;
    4. 1 il divieto di utilizzare il miele per la nutrizione delle api o di venderlo a tal fine;
    5. la pulizia e la disinfezione delle arnie e degli utensili.
  2. Dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che comprende di regola una regione con un raggio di un chilometro attorno all’apiario infetto. A tal fine tiene conto della configurazione del territorio, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi.
  3. Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:
    1. 2 sono vietati qualsiasi offerta, trasferimento e introduzione di api e favi. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario soltanto dopo essere stati puliti e disinfettati;
    2. 3 il veterinario cantonale può autorizzare i trasporti di api all’interno della zona di sequestro e l’introduzione di api, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza.
  4. L’ispettore degli apiari ordina il trattamento dei favi vecchi, della cera e del miele.
  5. L’ispettore degli apiari effettua entro 30 giorni un controllo di tutte le colonie della zona di sequestro riguardo alla presenza di peste europea delle api.
  6. Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro:
    1. 30 giorni dopo la distruzione integrale delle colonie e dei favi dell’apiario infetto, a condizione che le arnie e gli utensili siano stati puliti e disinfettati e che i controlli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti;
    2. 60 giorni dopo la distruzione delle colonie malate e sospette, a condizione che i controlli successivi dell’apiario infestato e quelli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti.
  7. Gli apiari ubicati nella zona di cui è stato revocato il sequestro devono essere controllati la primavera seguente secondo le direttive dell’ispettore degli apiari.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

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