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Art. 271

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di peste americana delle api, il veterinario cantonale ordina negli apiari infetti:
    1. l’analisi immediata di tutte le colonie da parte dell’ispettore degli apiari;
    2. 1 la distruzione integrale, entro dieci giorni, delle colonie e dei loro favi oppure la distruzione delle colonie malate e sospette, secondo le direttive dell’ispettore degli apiari;
    3. 2 il divieto di utilizzare il miele per la nutrizione delle api o di venderlo a tal fine;
    4. 3 il trattamento dei favi vecchi, della cera e del miele secondo le indicazioni dell’ispettore degli apiari;
    5. la pulizia e la disinfezione delle arnie e degli utensili
  2. Dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che di regola comprende una regione con un raggio di due chilometri attorno all’apiario infetto. A tal fine tiene conto della configurazione del territorio, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi.4
  3. Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:5
    1. 6 sono vietati qualsiasi offerta, trasferimento e introduzione di api e favi. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario soltanto dopo essere stati puliti e disinfettati;
    2. 7 il veterinario cantonale può autorizzare i trasporti di api all’interno della zona di sequestro e l’introduzione di api nella zona di sequestro, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza;
    3. l’ispettore degli apiari effettua entro 30 giorni un controllo di tutte le colonie della zona di sequestro riguardo alla presenza di peste americana delle api.
  4. Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro:
    1. 30 giorni dopo la distruzione integrale delle colonie e dei favi dell’apiario infetto, nella misura in cui le arnie e gli utensili siano stati puliti e disinfettati, e i controlli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti;
    2. 60 giorni dopo la distruzione delle colonie malate e sospette, nella misura in cui i controlli successivi dell’apiario infestato e quelli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti.
  5. Gli apiari ubicati nella zona di cui è stato revocato il sequestro devono essere controllati la primavera seguente secondo le direttive dell’ispettore degli apiari.8

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  8. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

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