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Art. 267

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di mixomatosi in un effettivo di conigli domestici, il veterinario cantonale ordina:
    1. il sequestro semplice di 1° grado;
    2. l’uccisione immediata senza spargimento di sangue e l’eliminazione di tutti i conigli; in casi particolari, il veterinario cantonale può limitare l’uccisione agli animali malati;
    3. la pulizia e la disinfezione delle conigliere e di tutti gli oggetti contaminati.
  2. In caso di diagnosi di mixomatosi su conigli domestici o selvatici, il veterinario cantonale ordina una zona di sequestro adeguata alle circostanze. Nella zona di sequestro valgono i seguenti provvedimenti:
    1. è vietato ogni commercio e movimento di conigli vivi;
    2. i detentori di conigli prendono provvedimenti per impedire la penetrazione di insetti negli effettivi di conigli domestici;
    3. se la mixomatosi insorge nei conigli selvatici, il Cantone ordina i provvedimenti necessari per ridurre gli effettivi.
  3. I provvedimenti di sequestro possono essere revocati al più presto 30 giorni dopo l’ultimo caso di epizoozia.

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