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Art. 255

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l’infezione daSalmonella spp. del pollame appartenente alle seguenti categorie zootecniche:1
    1. animali d’allevamento della specieGallus gallus per la produzione di uova da cova (animali d’allevamento);
    2. galline ovaiole per la produzione di uova da consumo (ovaiole);
    3. 2 animali da ingrasso per la produzione di carne di pollo o di tacchino (animali da ingrasso).
    4. 3 .
  2. Un’infezione daSalmonella è diagnosticata quando è stato messo in evidenza l’agente patogeno nel pollame, nelle uova o nelle carcasse di pollame.4
  3. D’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l’USAV definisce i sierotipi diSalmonella da combattere per motivi di salute pubblica e i requisiti per i metodi di analisi.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

  2. In vigore dal 1° gen. 2008.

  3. Abrogata dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

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