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Art. 253

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di clamidiosi, il veterinario cantonale ordina nell’effettivo infetto:
    1. il sequestro semplice di 2° grado;
    2. l’identificazione mediante inanellamento e la registrazione di tutti gli psittaci;
    3. 1 l’uccisione degli uccelli visibilmente malati; può eccezionalmente autorizzare la loro cura ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza;
    4. la cura dei rimanenti uccelli, nella misura in cui il proprietario non preferisca eliminarli;
    5. l’analisi degli uccelli morti durante la cura.
  2. Egli revoca il sequestro:
    1. per gli psittaci, se tutti gli uccelli dell’effettivo sono stati eliminati o se un’analisi degli uccelli, effettuata al più presto due settimane dopo la conclusione della cura, ha dato risultati negativi;
    2. per altri tipi di uccelli, dopo la conclusione della cura.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

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