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Art. 247

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di sospetto clinico di APP il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo interessato. Se l’effettivo suddetto appartiene ad un’organizzazione in seno alla quale avvengono regolarmente scambi di animali tra gli effettivi, tutti gli effettivi che fanno parte dell’organizzazione devono essere posti sotto sequestro.
  2. Il sospetto di APP è considerato inconsistente se non viene rilevato alcun agente patogeno.

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