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Art. 244d

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di encefalomielite equina venezuelana il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo infetto.1
  2. Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:
    1. lʼaccertamento epidemiologico;
    2. 2 l’eliminazione degli animali infetti;
    3. la pulizia e la disinfezione delle stalle;
    4. ulteriori provvedimenti necessari per impedire la trasmissione dellʼepizoozia, quali il divieto della trasmissione di prodotti sanguigni degli animali dellʼeffettivo interessato o la protezione dellʼeffettivo dalle zanzare vettrici.
  3. .3
  4. Egli revoca il sequestro quando lʼanalisi degli animali rimanenti rivela che questi ultimi non costituiscono una fonte di contagio per lʼuomo o per altri animali.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  2. Introdotta dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

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