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Art. 244a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l’encefalomielite equina venezuelana di cavalli, asini, zebre e loro incroci.
  2. È diagnosticata l’encefalomielite equina venezuelana quando è stato messo in evidenza lʼagente patogeno.
  3. L’USAV definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza dell’encefalomielite equina venezuelana. Tiene conto dei metodi di analisi riconosciuti dallʼOrganizzazione mondiale della sanità animale.
  4. LʼUSAV può prescrivere, per regioni o per tutto il Paese, le analisi e i provvedimenti necessari alla sorveglianza e alla lotta all’encefalomielite equina venezuelana ed estenderli ad altre specie animali.

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