916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
In caso di diagnosi di febbre catarrale ovina o di EHD, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Ordina inoltre:1
l’abbattimento e l’eliminazione degli animali gravemente ammalati;
provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali.
Il veterinario cantonale leva il sequestro se tutti gli animali ricettivi dell’effettivo:2
sono stati sottoposti due volte a esame sierologico a distanza di almeno 60 giorni e non è stato riscontrato alcun nuovo contagio; oppure
3 sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima contro l’epizoozia constatata.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255). ↩
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