916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Se il risultato delle analisi è positivo, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti in caso di epizoozia di cui all’articolo 228c capoverso 1. La revoca dei provvedimenti è retta dall’articolo 228c capoverso 2.
Se in un’azienda detentrice di ovini uno o più animali sono manifestamente affetti da zoppina, il veterinario cantonale può, d’intesa con il detentore degli animali, rinunciare a un prelievo di campioni e alle relative analisi e ordinare direttamente i provvedimenti previsti in caso di epizoozia di cui all’articolo 228c capoverso 1.
Nei casi di cui al capoverso 1 o 2 il veterinario cantonale può, a condizioni atte a minimizzare i rischi, autorizzare il trasferimento degli animali da un’azienda detentrice di ovini sotto sequestro a un’altra azienda detentrice di ovini oppure la loro partecipazione a un mercato di bestiame, un’esposizione o un’altra manifestazione.
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