916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Durante il periodo di analisi gli ovini possono essere trasferiti soltanto in un’altra azienda detentrice di ovini oppure essere tenuti al pascolo insieme a ovini di un’altra azienda detentrice di animali o partecipare amercati di bestiame, esposizioni e altre manifestazionise provengono da un’azienda detentrice di ovini per la quale l’ultimo controllo ufficiale ha fornito un risultato delle analisi negativo. Il veterinario cantonale può autorizzare deroghe a determinate condizioni.
Nel primo periodo di analisi gli ovini possono partecipare a mercati di bestiame, esposizioni di bestiame e altre manifestazioni ed essere tenuti al pascolo insieme a ovini di un’altra azienda detentrice di animali se provengono da un’azienda di detenzione per la quale non è ancora disponibile il risultato delle analisi. Possono essere portati da una tale azienda detentrice di ovini in un’altra azienda detentrice di ovini se anche per l’azienda di destinazione non è ancora disponibile alcun risultato di analisi.
Gli ovini che nel primo periodo di analisi hanno partecipato a mercati di bestiame, esposizioni o altre manifestazioni o sono stati tenuti al pascolo insieme a ovini di un’altra azienda detentrice di animali possono essere portati soltanto in aziende detentrici di animali per le quali non è ancora disponibile alcun risultato di analisi.
Se alla fine del primo periodo di analisi non è disponibile alcun risultato per un’azienda detentrice di ovini, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo in questione fino a quando non si dispone di un risultato.
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