916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
In caso di diagnosi di salmonellosi negli animali ad unghia fessa, il veterinario cantonale ordina l’isolamento degli animali portatori di salmonelle. Se l’isolamento è impossibile, ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Egli ordina inoltre:
l’analisi dell’effettivo e dell’ambiente circostante;
se necessario, la cura, la macellazione o l’uccisione degli animali portatori di salmonelle;
la pulizia e la disinfezione quotidiana dei luoghi e degli utensili infetti;
la pastorizzazione o la bollitura del latte di animali portatori di salmonelle, se utilizzato come alimento per animali.
Il detentore di animali può fornire per la macellazione solo animali clinicamente sani. A tal fine necessita dell’autorizzazione del veterinario ufficiale. Questi appone sul certificato d’accompagnamento la menzione «Salmonellosi, per macellazione diretta a .».1
Se altri animali, diversi da quelli ad unghia fessa, contraggono la salmonellosi, vanno adottati i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2, nella misura in cui siano idonei ad evitare una messa in pericolo dell’uomo oppure un’ulteriore diffusione dell’epizoozia.
Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro se gli animali portatori di salmonelle sono stati guariti, macellati o uccisi. Sono considerati guariti:
le vacche, le capre o le pecore da latte, se due analisi batteriologiche dello sterco, effettuate a distanza di quatto–sette giorni, non rivelano la presenza di salmonelle;
i rimanenti animali ad unghia fessa, se non manifestano più alcun sintomo clinico di salmonellosi.
Footnotes
Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell’O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523). ↩
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