916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Vi è sospetto di CAE quando sintomi clinici lo indicano. Se vi è un tale sospetto, il veterinario cantonale ordina:
il sequestro semplice di 1° grado sull’effettivo colpito fino alla confutazione del sospetto; e
l’immediata analisi sierologica di tutti gli animali sospetti dell’effettivo.
Il sospetto è considerato confutato se l’analisi virologica degli animali sospetti ha fornito un risultato negativo.
Vi è sospetto di contagio da CAE se esistono dati epidemiologici in tal senso. Se vi è un tale sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado sull’effettivo colpito fino alla confutazione del sospetto.
Il sospetto di contagio risulta invalidato quando:1
due analisi degli animali sospetti di contagio, effettuate a intervalli di sei mesi, hanno fornito un risultato negativo; o
gli animali sospetti di contagio sono stati immediatamente eliminati e un’analisi di tutti gli animali, effettuata sei mesi più tardi, ha fornito un risultato negativo.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487). ↩
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