916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
In caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto di epizoozia o sospetto di contaminazione fino all’invalidazione del sospetto.
In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina:
il sequestro semplice di 1° grado;
l’accertamento epidemiologico;
l’eliminazione degli animali infetti;
la pulizia e la disinfezione delle stalle.
In caso di diagnosi di anemia infettiva il veterinario cantonale ordina inoltre l’estensione del sequestro semplice di 1° grado a tutte le aziende detentrici di equidi ubicate nell’area circostante l’effettivo infetto entro un raggio di almeno un chilometro.1
Il sequestro è revocato quando l’analisi degli animali rimanenti rivela che essi sono indenni da agenti dell’epizoozia.
In caso di anemia infettiva il sequestro viene revocato se:
dopo l’eliminazione degli animali infetti, tutti gli equidi restanti sono stati esaminati due volte a distanza di almeno 90 giorni e l’esito delle analisi di laboratorio è stato negativo; oppure
gli animali infetti sono stati eliminati e si accerta che dalla loro introduzione nell’effettivo sono stati tenuti secondo modalità che consentono di escludere una propagazione della malattia.3
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). ↩
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