916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
In caso di diagnosi di agalassia contagiosa, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Egli ordina inoltre:
la macellazione degli animali infetti o sospetti;
la pulizia e la disinfezione delle stalle.
Egli revoca il sequestro dopo che:
tutti gli animali dell’effettivo sono stati macellati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o
gli animali infetti o sospetti sono stati macellati e due analisi sierologiche di tutti gli altri animali hanno dato un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata al più presto dopo l’eliminazione dell’ultimo animale infetto o sospetto e la seconda al più presto due mesi dopo la prima analisi.
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