916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
In caso di diagnosi di brucellosi ovicaprina, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Ordina inoltre:
l’eliminazione immediata di tutto l’effettivo; se meno del 10 per cento degli animali sono infetti, l’eliminazione può limitarsi agli animali infetti;
l’uccisione immediata e l’eliminazione degli animali che hanno abortito o nei quali è stato evidenziato l’agente infettivo;
l’eliminazione di tutte le secondine e dei feti abortiti;
l’eliminazione del latte proveniente da animali infetti o sospetti come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OSOAn1o la bollitura dello stesso e la sua utilizzazione come alimento per animali;
la pulizia e la disinfezione delle stalle.
Egli revoca il sequestro dopo che:
tutti gli animali dell’effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o
2 due analisi sierologiche o allergologiche di tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi hanno dato esito negativo; la prima analisi deve essere effettuata al più presto 90 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo animale sospetto o infetto e la seconda al più presto 180 giorni dopo la prima analisi.