916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Vi è sospetto di PRRS quando:
gli aborti o le nascite premature si moltiplicano;
nell’arco di più settimane le perdite di lattonzoli superano il 15 per cento;
i decessi delle scrofe madri aumentano;
la capacità d’ingrasso scende di oltre il 20 per cento;
l’analisi sierologica su un animale è risultata positiva; oppure;
per un’inseminazione artificiale, un trasferimento di ovuli o di embrioni sono stati utilizzati seme, ovuli o embrioni importati.
Non vi è sospetto ai sensi del capoverso 1 lettera f se per un’inseminazione artificiale, un trasferimento di ovuli o di embrioni sono stati utilizzati seme, ovuli o embrioni congelati importati e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
il giorno del prelievo del materiale germinale agli animali donatori è stato prelevato sangue risultato sierologicamente e virologicamente negativo al test del virus di PRRS;
il seme prelevato dai verri donatori è stato analizzato per il virus della PRRS con esito negativo;
l’inseminazione, il trasferimento di ovuli o di embrioni avviene non prima di 90 giorni dopo il prelievo del materiale germinale. Nell’azienda in cui sono tenuti gli animali donatori, in questo periodo vengono eseguite regolari analisi sierologiche per la PRRS e queste analisi hanno dato esiti costantemente negativi;
i metodi utilizzati per le analisi di cui alle lettere a–c sono stati valutati dall’IVI e ritenuti adeguati.
Il capoverso 2 lettere a, b e d si applica, per analogia, al seme fresco, a condizione che provenga da un Paese riconosciuto indenne da PRRS.
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