916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
In caso di diagnosi di scrapie nell’effettivo in cui è stato tenuto l’animale infetto o negli effettivi che, d’intesa con l’USAV, sono stati oggetto di esami epidemiologici e sono risultati infetti, il veterinario cantonale ordina:
il sequestro semplice di 1° grado e la registrazione di tutti gli animali dell’effettivo;
l’incenerimento immediato della carcassa dell’animale infetto;
l’eliminazione degli ovuli o degli embrioni dell’animale infetto;
l’individuazione e l’uccisione della madre dell’animale infetto;
l’individuazione e l’uccisione di tutti i discendenti diretti di madri infette;
l’uccisione di tutti gli animali di età superiore ai due mesi e la macellazione degli animali più giovani;
l’invio al laboratorio di riferimento della testa, comprese le tonsille, di tutti gli animali uccisi o periti.
Il sequestro è revocato due anni dopo l’uccisione degli animali, la pulizia e la disinfezione delle stalle.
Se gli animali di cui al capoverso 1 lettera f vengono sottoposti a una genotipizzazione, quelli che presentano almeno un allele ARR e nessun allele VRQ non vengono uccisi o macellati. Il sequestro semplice di 1° grado è revocato non appena nell’effettivo sono presenti solo animali con almeno un allele ARR e nessun allele VRQ.
Se vengono macellati animali di età inferiore ai due mesi (cpv. 1 lett. f), la testa e gli organi della cavità addominale vengono eliminati conformemente all’articolo 22 capoverso 1 OSOAn1.2
Per alcune razze rare il veterinario cantonale può, in via eccezionale e dopo aver consultato l’USAV, rinunciare all’uccisione dell’effettivo (cpv. 1 lett. f). In questo caso per tutta la durata del sequestro l’effettivo deve essere visitato due volte all’anno dal veterinario ufficiale. Il sequestro è revocato se dopo due anni non è più comparso alcun caso di scrapie. Se durante il sequestro alcuni animali vengono ceduti per essere uccisi, le loro teste comprese le tonsille devono essere analizzate in un laboratorio di riferimento.
Nuovo testo giusta l’all. 8 cifra II n. 4 dell’O del 25 mag. 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2699). ↩
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