I Cantoni provvedono affinché i requisiti tecnici della banca dati sui cani si basino sulle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4 della Convenzione quadro di diritto pubblico del 18 novembre 20151concernente la collaborazione nell’ambito del Governo elettronico in Svizzera (2016–2019).
FF 2015 7981 ↩
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