916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
In caso di sospetto clinico di BSE, il detentore degli animali deve consultare un veterinario.
Il detentore degli animali non può uccidere o macellare l’animale sospetto.
Se l’analisi clinica conferma il sospetto di BSE, il veterinario cantonale ordina:1
2 che l’animale sospetto sia ucciso in modo incruento e la carcassa dell’animale sia immediatamente incenerita;
che la testa dell’animale sia inviata al laboratorio di riferimento;
che siano registrati tutti gli animali della specie bovina nati nel periodo che va da un anno prima fino a un anno dopo la nascita dell’animale infetto e che durante questo periodo di tempo si sono trovati in un effettivo in cui l’animale infetto è nato ed è stato allevato.
Se durante il trasporto al macello o nel macello si manifesta un caso di sospetto secondo l’articolo 179a capoverso 1, ciò deve essere notificato immediatamente al controllo delle carni. L’animale non può essere macellato.3
Se la proteina-prione modificata viene messa in evidenza mediante analisi di laboratorio, il campione deve essere inviato immediatamente al laboratorio di riferimento per la conferma del risultato.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). ↩
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