916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
In caso di diagnosi di BVD, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di animali infetta. Ordina inoltre:
la macellazione dell’animale infetto e dei discendenti diretti delle femmine infette;
l’individuazionee l’esame virologico della madre dell’animale infetto;
lo svolgimento di accertamenti epidemiologici al fine di identificare la fonte delcontagio;
l’identificazione degli animali entrati in contatto con gli animali infetti e per i quali non si può escludere una gravidanza;
l’esame virologico dei vitelli e dei vitelli nati morti, partoriti da bovine di cui alla lettera d, entro cinque giorni dal parto;
il divieto di trasferimento delle bovine di cui alla lettera d, il quale cessa se le bovine risultano non gravide o in caso di fine prematura della gravidanza, oppure sel’esitodell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto è negativo;
il divieto di trasferimento dei vitelli di animali di cui alla lettera d, il quale cessa se l’esito dell’esame virologico è negativo;
l’elaborazione e l’attuazione di un piano di risanamento individuale.
Egli revoca il sequestro semplice di 1° grado non appena sono stati eliminati tutti gli animali infetti dell’effettivo, sono stati conclusi gli accertamenti epidemiologici ed è stata esclusa mediante diagnosi di laboratorio una circolazione del virus nell’effettivo.
Ordina che per 12 mesi dalla data di eliminazione dell’ultimo animale infetto dell’effettivo:
le femmine di età superiore agli otto mesi siano sottoposte al divieto di trasferimento;
i vitelli neonati e quelli nati morti siano sottoposti a esame virologico riguardo alla BVD entro cinque giorni dal parto e che sia imposto un divieto di trasferimento per i vitelli neonati fino all’esito negativo dell’esame.
Dalla nascita di un animale ai sensi del capoverso 1 lettera d o del capoverso 3 lettera a fino all’esito negativo dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l’azienda detentrice di animali in questione. È consentita la cessione diretta di animali al macello.
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