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Commenti: Art. 112a | Omnilex
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OFE · Ordinanza sulle epizoozie
Art. 112a
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916.401
OFE
Federal Council Ordinance
1 set 1995
Fonte originale
Dopo aver consultato i Cantoni, l’USAV può stabilire un programma:
per la sorveglianza degli effettivi di animali ricettivi;
per la sorveglianza delle specie di insetti che possono essere vettori dei virus della peste equina.
L’USAV può emanare prescrizioni tecniche sulle misure preventive destinate alla protezione degli animali ricettivi dagli insetti vettori.
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