916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
In deroga all’articolo 81, è ammessa la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa degli animali ricettivi che sono destinati all’esportazione. Per la vaccinazione deve essere disponibile un’autorizzazione dell’USAV.
L’importazione di animali vaccinati è ammessa.
Se un focolaio di dermatite nodulare contagiosa è comparso o minaccia di comparire, l’USAV, dopo aver consultato i Cantoni, può ammettere o prescrivere la vaccinazione degli animali ricettivi contro la dermatite nodulare contagiosa*.* Esso stabilisce in un’ordinanza:
i territori nei quali la vaccinazione è ammessa o obbligatoria;
il tipo di vaccino da utilizzare e le modalità della vaccinazione.
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