916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
In deroga all’articolo 85 capoverso 2 lettera b, il veterinario cantonale può ordinare la macellazione immediata degli animali della specie bovina clinicamente sani.
La testa e i visceri degli animali macellati devono essere eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OSOAn1.