916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
In caso di sospetto di morva, il veterinario cantonale ordina, in deroga all’articolo 84, il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto di epizoozia o sospetto di contagio fino all’invalidazione del sospetto.
In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina unicamente:
il sequestro semplice di 1° grado per l’effettivo infetto;
l’accertamento epidemiologico;
l’uccisione e l’eliminazione degli animali infetti;
l’analisi degli animali destinati al macello provenienti da effettivi sotto sequestro;
la pulizia e la disinfezione delle stalle.
Il sequestro è revocato quando l’analisi degli animali rimanenti rivela che essi sono indenni da agenti patogeni dell’epizoozia.
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