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Art. 8

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Gli organi di polizia delle epizoozie, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno accesso alle aziende, ai locali, agli impianti, ai veicoli, agli oggetti e agli animali, in quanto sia necessario per l’esecuzione della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù di essa.
  2. Nell’esercizio delle loro funzioni, essi hanno qualità di funzionari della polizia giudiziaria.

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