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Art. 7

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Il Consiglio federale e i Cantoni possono invitare talune organizzazioni a collaborare all’esecuzione della e delle prescrizioni emanate in virtù di essa.
  2. La collaborazione delle organizzazioni soggiace alla vigilanza dello Stato. Le loro competenze sono determinate dall’autorità. A questa, rendono conto della propria attività nell’assolvimento dei compiti loro affidati dallo Stato.
  3. La responsabilità degli organi e degli impiegati di queste organizzazioni è retta dalla legislazione federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali, in quanto non sia regolata dal Cantone stesso.

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