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Art. 62a

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 16 marzo 20121sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del 16 marzo 2012 della LFE, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l’articolo 52 LFE sarà modificato come segue:

.2

Data dell’entrata in vigore:

art. 53 cpv. 1: 1° gennaio 19673
le altre disposizioni: 1° gennaio 19684

Footnotes

  1. RS 453

  2. La mod. può essere consultata allaRU 2013 907.

  3. Art. 1 cpv. 2 DCF del 16 dic. 1966.

  4. Art. 1 DCF del 15 dic. 1967 (RU 1967 2092).

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