Il Consiglio federale stabilisce l’entrata in vigore della presente legge.
Alla stessa data sono abrogate tutte le prescrizioni contrarie a essa, segnatamente la legge federale del 13 giugno 19171sulle misure per combattere le epizoozie e la legge federale del 28 settembre 19622concernente la lotta contro la tubercolosi dei bovini.
Le disposizioni abrogate rimangono applicabili ai fatti avvenuti durante la loro validità.
Footnotes
[CS 9 264; RU 1950 II 1493 art. 12 cpv. 2 1527, 1954 455 n. I 1 857 art. 1 cpv. 1, 1956 142 art. 1 1299, 1959 622] ↩