Torna alla legge

Art. 61

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Il Consiglio federale stabilisce l’entrata in vigore della presente legge.
  2. Alla stessa data sono abrogate tutte le prescrizioni contrarie a essa, segnatamente la legge federale del 13 giugno 19171sulle misure per combattere le epizoozie e la legge federale del 28 settembre 19622concernente la lotta contro la tubercolosi dei bovini.
  3. Le disposizioni abrogate rimangono applicabili ai fatti avvenuti durante la loro validità.

Footnotes

  1. [CS 9 264; RU 1950 II 1493 art. 12 cpv. 2 1527, 1954 455 n. I 1 857 art. 1 cpv. 1, 1956 142 art. 1 1299, 1959 622]

  2. [RU 1963 189]

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.