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Art. 57a

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Per le prestazioni di cui all’articolo 57 capoversi 3 lettera c e 4 i Cantoni sono indennizzati con un importo forfettario a parziale copertura dei costi per l’esecuzione del programma nazionale di sorveglianza.
  2. L’indennità è versata entro i limiti dei crediti stanziati. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di ripartizione delle indennità tra i singoli Cantoni e determina la procedura per il versamento.

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