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Art. 45f

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale

Per la banca dati sul traffico di animali e i sistemi d’informazione di cui all’articolo 45c capoverso 1 lettere a e b, il Consiglio federale disciplina:

  1. le strutture e i cataloghi dei dati;
  2. le responsabilità relative al trattamento dei dati;
  3. i diritti di accesso, segnatamente la portata degli accessi in linea;
  4. il collegamento dei sistemi d’informazione tra di loro e con altri sistemi di informazione gestiti sulla base del diritto pubblico;
  5. le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
  6. la collaborazione con i Cantoni, segnatamente i particolari relativi al finanziamento del sistema d’informazione di cui all’articolo 45c capoverso 1 lettera a;
  7. l’obbligo di conservazione e di distruzione dei dati;
  8. l’archiviazione dei dati.

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