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Art. 44

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale

Il Consiglio federale stabilisce se e in quale misura sia permesso, nei casi di epizoozie, di completare le indennità cantonali previste nel presente capo mediante prestazioni delle casse di assicurazione del bestiame o di altri istituti assicurativi pubblici o privati.

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