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Art. 38

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. I contributi posso essere ridotti o negati qualora l’avente diritto violi la presente legge, le disposizioni d’esecuzione o una decisione emanata in virtù delle stesse.
  2. Se i presupposti per l’assegnazione di contributi non sono più adempiuti o se oneri e condizioni non sono stati rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente.
  3. I contributi ricevuti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall’applicazione delle disposizioni penali.

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