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Art. 36

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L’USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi.
  2. I Cantoni calcolano le indennità in modo che, computato il ricavo dell’utilizzazione delle parti idonee, il proprietario riceva almeno il 60 per cento e al massimo il 90 per cento del valore di stima. Entro questi limiti, le indennità sono stabilite definitivamente dai Cantoni, tenendo conto del capoverso 1.
  3. Le indennità sono stabilite in una procedura amministrativa semplice e gratuita per il proprietario.
  4. L’USAV, d’intesa con i Cantoni, stabilisce come e a quali condizioni le parti idonee di animali morti o macellati sono utilizzabili.

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