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Art. 31

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. I Cantoni in cui si trovano gli animali versano le indennità per perdite di animali e assumono totalmente o in parte i costi della lotta.1
  2. .2
  3. La Confederazione versa le indennità per perdite di animali dovute alle epizoozie fortemente contagiose.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711;FF 1993 I 609).

  2. Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU 1977 1187;FF 1975 II 105). Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907;FF 2011 6259).

  3. Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711;FF 1993 I 609).

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