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Art. 27

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. .1
  2. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere offerti in vendita o venduti sostanze o miscele e preparati semplici o composti destinati a prevenire o curare epizoozie che sono oggetto di provvedimenti statali per combatterle.2
  3. Se è prescritto un controllo dei prodotti nel senso del capoverso 2, le spese sono a carico del fabbricante o dell’importatore.3
  4. Gli istituti pubblici o privati e le persone che detengono microrganismi patogeni o lavorano con essi prendono i provvedimenti per impedire qualsiasi pregiudizio agli uomini e agli animali. Essi sono responsabili dei danni.
  5. Gli uffici cantonali competenti possono eseguire controlli e prendere disposizioni.

Footnotes

  1. Abrogato dall’all. n. II 9 della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, con effetto dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2790; FF 1999 2959).

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907;FF 2011 6259).

  3. Nuovo testo giusta l’all. n. II 9 della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2790; FF 1999 2959).

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