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Art. 24

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali sono ammesse l’importazione, l’esportazione e il transito di animali e di prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.
  2. Qualora sia necessario esaminare la situazione epizootica nella regione di provenienza, lo stato di salute e la resistenza immunitaria degli animali o la quarantena, il Consiglio federale può subordinare l’importazione, l’esportazione e il transito a un’autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)1.2
  3. Allo scopo di evitare la propagazione di un’epizoozia, l’USAV può:
    1. 3 limitare o vietare l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici; per la definizione delle zone e dei territori interessati dalle limitazioni o dai divieti può rinviare alle decisioni di esecuzione dell’Unione europea, anche se le zone e i territori in questione sono definiti soltanto nella lingua nazionale del rispettivo Stato;
    2. limitare o vietare il passaggio di persone nel traffico di frontiera;
    3. sottoporre l’autorizzazione a condizioni restrittive o rifiutarla.
  4. L’USAV, d’intesa con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), designa i posti d’importazione, esportazione e transito.4

Footnotes

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907;FF 2011 6259).

  3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749;FF 2019 3451).

  4. Nuovo testo giusta il n. I 34 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

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