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Art. 21

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Il commercio ambulante di animali è vietato.1
  2. Il Consiglio federale può assoggettare a disposizioni restrittive la circolazione di mandre transumanti o vietarla.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907;FF 2011 6259).

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