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Art. 15a

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina è registrato nella banca dati sul traffico di animali.
  2. I detentori di animali sono tenuti a registrare nella banca dati sul traffico di animali tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi.

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