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Art. 11a

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili.
  2. La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale.
  3. Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni.
  4. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni:
    1. sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari;
    2. sull’importo degli aiuti finanziari;
    3. sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari.
  5. Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati.

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