Prodotti agricoli o mezzi di produzione1dell’agricoltura geneticamente modificati possono essere fabbricati, coltivati, allevati, importati, immessi nell’ambiente o messi in commercio se sono adempiute le esigenze della presente legge, nonché, segnatamente, della legislazione sull’ingegneria genetica, sulla protezione dell’ambiente, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari.
Indipendentemente da altre eventuali disposizioni, segnatamente della legislazione sull’ingegneria genetica, sulla protezione dell’ambiente e sulla protezione degli animali, il Consiglio federale può prevedere un obbligo di autorizzazione o altre misure per la produzione e lo smercio di tali prodotti o mezzi di produzione.
Footnotes
Nuova espr. giusta la cifra II n. 3 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233;FF 2009 4721). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.