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Art. 160b

910.1LAgrFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. Le organizzazioni legittimate a ricorrere secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera b della legge federale del 1° luglio 19661sulla protezione della natura e del paesaggio possono richiedere la qualità di parte all’autorità di omologazione entro 14 giorni dall’informazione in merito a una procedura d’omologazione di un prodotto fitosanitario.
  2. Chi non richiede la qualità di parte è escluso dal seguito della procedura.
  3. Se vi è pericolo nel ritardo, l’autorità di omologazione non è tenuta a sentire le organizzazioni che hanno ottenuto la qualità di parte.
  4. Il Consiglio federale stabilisce la procedura.

Footnotes

  1. RS 451

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