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Art. 153a

910.1LAgrFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. Se è necessario un coordinamento a livello nazionale, il Consiglio federale può ordinare provvedimenti adeguati per lottare contro gli organismi nocivi che, viste le loro proprietà biologiche o la loro diffusione, non sono considerati organismi nocivi particolarmente pericolosi secondo l’articolo 152 capoverso 1.
  2. I provvedimenti possono comprendere in particolare:
    1. la sorveglianza della situazione fitosanitaria;
    2. il trattamento, la disinfezione o la distruzione di colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi secondo il capoverso 1;
    3. l’impiego di organismi atti a lottare contro gli organismi nocivi secondo il capoverso 1.
  3. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per l’impiego di organismi atti a lottare contro gli organismi nocivi secondo il capoverso 1 e disciplina la procedura.

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