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Art. 147a

910.1LAgrFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. La Confederazione può promuovere la conservazione e l’impiego sostenibile delle risorse genetiche. Può gestire banche di geni e raccolte di conservazione o affidarne la gestione a terzi e sostenere provvedimenti, come la conservazionein situ , segnatamente mediante contributi.
  2. Il Consiglio federale può stabilire le esigenze che devono adempiere le banche di geni, le raccolte di conservazione, i provvedimenti e gli aventi diritto ai contributi. Stabilisce i criteri per la ripartizione dei contributi.

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